Il Codice della Strada (art. 80) prevede che i veicoli a motore (ed i loro rimorchi) durante la circolazione siano tenuti in condizioni di massima efficienza, in modo da garantire le condizioni di sicurezza, silenziosità e rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico.
COSA FARE
È consigliabile, prima di presentarsi alla revisione, di individuare la posizione del numero di telaio impresso sulla carrozzeria: il confronto tra questo numero e quello riportato sulla carta di circolazione è infatti di estrema importanza per la completa identificazione del veicolo.
Si consiglia, inoltre, di provvedere ai controlli sui componenti più evidenti (luci, pneumatici, carrozzeria) e, nel caso il veicolo venisse preparato dalla propria officina di fiducia, si raccomanda, in particolare, di far eseguire eventuali lavori sull’impianto frenante con un congruo anticipo rispetto alla data di revisione, in modo tale da permettere all’impianto stesso di assestarsi e di rispondere con la massima efficienza alla relativa prova effettuata con l’apposita attrezzatura (banco prova freni a rulli).
SANZIONI
Chiunque circoli con un veicolo che non abbia effettuato la revisione auto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra € 159,00 e € 639,00. La sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta, in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti.
L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione auto.
La circolazione del veicolo è consentita solo al fine di recarsi presso il Centro revisione (UMC od officina autorizzata) per la prescritta revisione.
Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.842 a € 7.369. All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.
In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
Chiunque produca agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 398,00 a € 1.596,00. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione.
CASI PARTICOLARI
È possibile circolare legalmente una volta scaduto il termine ultimo per effettuare la revisione?
Salvo i veicoli soggetti a revisione annuale, la prenotazione per la revisione in una data successiva alla scadenza autorizza la circolazione del veicolo solo per il giorno in cui si deve effettuare la revisione (quindi, al di fuori di tale data, la circolazione è vietata, e si applicano le stesse sanzioni previste per la mancata revisione).
È possibile eseguire in Italia la revisione per un veicolo immatricolato all’estero?
No, in Italia non è possibile revisionare autoveicoli immatricolati in Stati esteri, anche se facenti parte della Comunità Europea.
Ogni quanto va effettuata la revisione in caso di macchine d’epoca o da collezionismo?
I motoveicoli e gli autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico rientrano nella categoria dei veicoli atipici, la cui revisione ha cadenza biennale.
A CHI RIVOLGERSI
In caso di mancato riconoscimento dei propri diritti, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di Adiconsum, (alla voce “Dove siamo“), per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale.